martedì 19 marzo 2019

LEGALE RAPPRESENTANZA..... funziona a tal punto che...

Presenziando in qualità di spettatori o di partecipanti a sessioni di udienze, si constata con rammarico come procuratori e/o giudici amministrino i contratti che chiamano “giustizia” dando per scontato la esistenza delle finzioni giuridiche e che tali funzioni di tali finzioni giuridiche siano legate nel contratto di cittadinanza e pertanto di loro esclusiva amministrazione. Ne consegue che si arrogano il diritto di applicare a tali astrazioni giuridiche ogni disposizione del diritto positivo anche ignorando volutamente tutte le ratifiche di trattati in diritto internazionale di cui i cittadini sarebbero comunque beneficiari.
Per fortuna si da il caso che da qualche tempo ci siano esseri umani che scoprendo che sono stati costretti alla loro nascita con la creazione dal nulla e la registrazione dell’atto di nascita allo stato civile delle rispettive finzioni giuridiche ad interpretare senza consenso informato ruoli contrattuali mai controfirmati. Da tale scoperta e successivi studi si sono potuti creare e depositare documentazioni aventi valore legale che consentono a figure come il Legale Rappresentante in diritto positivo e come il Trustee in diritto internazionale (ratificato dello stato italia e ben approvato da innumerevoli sentenze della Corte di Cassazione come “colui che dispone del diritto”) di rappresentare l’essere umano con la sua ben più completa personalità giuridica fuori dal contratto di cittadinanza e idonee a consentire di esprimersi ampiamente nel rispetto del contesto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Ulteriori documenti hanno affermato la piena disponibilità di beni materiali e immateriali nel TRUST a protezione del beneficiario essere umano.
Questa legale opportunità pare debba essere totalmente disconosciuta da parte di procuratori e giudici che si sentono in diritto di ignorare ogni trattato internazionale ratificato dallo stato italia, ogni legge di ratifica di suddetti trattati ed ogni sua disposizione, nonché ogni sentenza della Corte di Cassazione. Tutto in nome del contratto di cittadinanza che ritengono di applicare in ogni sua sfaccettatura, che si tratti di imporre modulistica atta a imporre i ruoli di finzioni giuridiche in Diritto Positivo a Soggetti di Diritto Internazionale come di assoluto e consapevole disconoscimento di ogni documentazione legalmente depositata e notificata senza contestazione a ogni ente. Tutto questo fino al punto in cui molti U.T.G. si sono allertati ed emesso circolari, che come sappiamo bene non hanno valenza di legge oltre che ad essere valide solo per i dipendenti della P.A. e mai per i cittadini, con le quali cercano in ogni modo di limitare o circoscrivere la presentazione di suddetti documenti nei vari enti al fine di impedire in ogni modo e circoscrivere la riappropriazione delle prerogative inalienabili per conto dell’essere umano per fare in modo invece di continuare a concederli come attribuzioni per i cittadini.
I documenti presentati sono:
- autocertificazione di esistenza in vita che con la 445/2000 dichiara l’esistenza di un essere umano nato da un padre e da una madre e non dalle finzioni giuridiche espresse come dichiarante e puerpera nell’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile;
- autocertificazione di legale rappresentanza secondo con la legge 445/2000 con cui un SG delega un LR a esautorare lo stato italia dalla amministrazione delle funzioni di cittadinanza per gestire esse in modo esclusivo alla luce della dichiarazione di nullità di ogni precedente contratto con esse finzioni da parte del loro proprietario rimettendosi al rispetto di ogni trattato in diritto internazionale;
- atto notorio del TRUST sempre per merito della 445/2000 il LR diventa fiduciario e gestore di ogni bene intestato al centro di imputazione giuridica con beneficiario l’essere umano;
- atto notorio con cui il LR individua il TRUSTEE, la figura che in diritto internazionale, ma che ultimamente viene sempre piu accettato dalla giurisprudenza in diritto positivo, rappresenta giuridicamente il TRUST e che dispone del diritto.
Alcune persone hanno avuto la ulteriore opportunità di vedere esposto e incontestato su albo pretorio del proprio comune di residenza e/o di nascita questi o parte di questi documenti che ha permesso la loro pubblicità legale di informazione verso tutti gli attori in diritto positivo.
Alla luce di tutto questo ci sono giudici che ignorano tutto questo e continuano a ritenere di necessitare di apposita modulistica per la presentazione di istanze sia di iscrizione a ruolo che di opposizione in cui viene sistematicamente violato art 494 c.p. alterando immancabilmente le qualità degli attori.
Ad esempio in una citazione di un attore in qualità di legale rappresentante soggetto di diritto internazionale contro un convenuto quale persona fisica di un sindaco è stato trasformato in un attore in qualità di persona fisica e un convenuto nell’ente comune del sindaco. Questo ha immensamente alterato ogni ruolo, la giurisdizione, rinnegato la personalità giuridica, ridotto in schiavitù l’essere umano beneficiario del trust oltre ad aver disconosciuto la legge 369 sul trust.
Ma non è l’unico caso: in un pignoramento presso terzi, il Legale Rappresentante del Trust, venuto a conoscenza dal vincolo apposto conto corrente intestato al soggetto giuridico da egli amministrato, ha presentato opposizione via pec al decreto ingiuntivo allegando documentazione apostillata da prefettura e da procura del comune di residenza ricevendo come risposta: richiesta irricevibile in quanto è necessario che faccia presentare la opposizione da un legale che attesti la autenticità della sua firma su ricorso cartaceo o telematico.
Gli abusi sono costanti, immancabili e seguono ogni sorta di fantasia del cancelliere e del giudice con l’unico denominatore comune di ignorare il diritto internazionale, ogni ratifica di trattati internazionali accettati dallo stato italia, imporre in ogni modo il contratto di cittadinanza all’essere umano al fine di togliergli ogni sua inalienabile prerogativa di diritto..

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