Quello che i
magistrati, i giudici e gli avvocati non vogliono che si sappia.
Osservando
quanto avviene nell’ordinamento giuridico italiano, fin troppo spesso, ci si
imbatte in sentenze emesse da tribunali che sembrano non rispettare quella che
può essere considerata la giustizia.
Per
comprendere il motivo di questa iniquità è necessario capire che cosa sia il
diritto e come ogni individuo possa utilizzarlo.
Il
diritto può essere considerato, nel senso oggettivo del termine, quel complesso
di norme giuridiche che comanda o vieta determinati comportamenti ai soggetti
cui è destinato. In senso soggettivo, invece, è la facoltà o la pretesa,
tutelata dalla legge, di un determinato comportamento attivo od omissivo da
parte di altri. Il diritto soggettivo è anche la scienza che studia tali norme
e facoltà nel loro insieme e nei loro particolari raggruppamenti.
Il
diritto oggettivo, definito anche diritto positivo, è nello specifico il
complesso di norme poste dall’autorità sovrana e che costituisce l’ordinamento
giuridico.
Gli
elementi fondamentali del diritto oggettivo-positivo sono costituiti dalle
norme giuridiche che fungono da regole per una determinata classe di rapporti
intersoggettivi e dalle fonti del diritto da cui tali norme scaturiscono.
Il
rapporto che intercorre tra il diritto oggettivo-positivo e la giustizia è
stato ed è oggetto di discussione sia nella riflessione filosofica, sia nella
teoria generale del diritto. Il sostenere che la norma, affinché possa essere
efficace, debba fondarsi sulla giustizia, appartiene alle dottrine
gius-naturalistiche, mentre la posizione gius-positivista oggettiva, quella
utilizzata nell’ordinamento giuridico italiano, tende a separare il diritto
dalla giustizia. Forse anche per questo motivo, in ambito giuridico, come in
ambito politico, nel nostro Paese dilagano la collusione e la corruzione.
Il
diritto soggettivo, invece, è la facoltà accordata dal diritto oggettivo ad un
singolo individuo di esigere una determinata condotta da altri soggetti, ovvero
la garanzia normativa di una utilità sostanziale e diretta a favore del
soggetto titolare. Il diritto soggettivo, per quanto materia controversa,
rappresenta il massimo grado di tutela in riferimento ad un interesse individuale.
Il
soggetto di diritto, titolare di diritti e obblighi, nel linguaggio giuridico è
definito persona giuridica ed è investito, all’occorrenza, della necessaria
capacità giuridica; è, inoltre, regolato anche dalla possibilità di
circolazione tra ordinamenti diversi.
La
persona giuridica, in diritto, è un ente a cui l’ordinamento giuridico
attribuisce la capacità giuridica, rendendola perciò soggetto di diritto.
La
personalità giuridica, in diritto, rappresenta invece la possibilità di avere
diritto all’esercizio della capacità giuridica (art. 1 codice civile).
Quest’ultima, nell’ordinamento giuridico, indica la suscettibilità di un
soggetto ad essere titolare di diritti e doveri oppure, in senso più generico,
di situazioni giuridiche soggettive. La capacità giuridica, modo d’essere del
soggetto giuridico e rientrante tra le qualità giuridiche, è differente
rispetto alla capacità di agire (art. 2 codice civile) che è l’idoneità del
soggetto a porre in essere atti giudiziari validi, esercitando in questo modo i
suoi diritti ed adempiendo ai suoi doveri.
Nell’ordinamento
giuridico italiano, la capacità di agire indica, nello specifico, l’idoneità
del soggetto ad amministrare e disporre dei propri beni nonché a manifestare
efficacemente la propria volontà, ovvero a sottoscrivere atti e negozi relativi
ai suoi diritti, senza l’interposizione di altri soggetti di diritto.
Ciò
fa intendere che nelle situazioni giuridiche ogni soggetto, che ne ha la
competenza, può intervenire da solo, senza alcun obbligo di delegare a liberi
professionisti della legge, avvocati, i propri contenziosi. E, in effetti,
questa possibilità è sancita anche dall’articolo 24 della Costituzione
Italiana, che recita “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti
e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado
del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i
mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina
le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”, nonché
dall’articolo 6 della legge 848 del 4 agosto 1955, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955, riguardante il Diritto ad un processo
equo che recita (in particolare al punto 3c):
“1.
Ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che le venga
rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala
d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una
parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della
sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi
dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella
misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali
circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato
è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
accertata.
3. Ogni accusato ha segnatamente
diritto a:
a. essere informato, nel più
breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo
dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico;
b. disporre del tempo e delle
facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c. difendersi da sé o avere
l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per
ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato
d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d. interrogare o far interrogare i
testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’interrogazione dei testimoni
a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e. farsi assistere gratuitamente
da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata
nell’udienza”.
Anche il diritto internazionale
tutela l’autodifesa. Difatti, l’art. 10 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani del 10 dicembre del 1948 recita:
“Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi
diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta”.
Ma per quale motivo sembra che
nei contenziosi sia obbligatorio essere assistiti da un legale? O meglio,
secondo alcuni articoli del codice di procedura civile come l’art. 82 e l’art.
707, ad esempio, c’è l’obbligo di presentarsi con un avvocato in determinate
situazioni. Ma questo fatto è in netta contraddizione con gli articoli sopra
menzionati, nonché con il significato intrinseco di capacità giuridica e
capacità di agire, dimostrando incongruenza tra leggi nazionali, internazionali
e il codice di procedura civile. Anche nel codice di procedura penale, negli
articoli dal 96 al 108, viene sottolineata la responsabilità del difensore
anche in caso di rinuncia del suo mandato (art. 105 e art. 107), come se
l’imputato fosse obbligato a delegare la propria difesa ad un difensore
esterno. Peraltro, vi è anche una contraddizione con altre leggi nazionali e
internazionali (queste ultime riconosciute in base all’art. 10 della
Costituzione).
Quindi, cosa viene occultato
nell’ordinamento giuridico italiano?
E’ stato osservato in precedenza
che la capacità di agire, in questo ordinamento giuridico, indica l’idoneità
del soggetto alla validità di porre in essere atti idonei ad incidere sulle
situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’interposizione di altri
soggetti di diritto. E’ di rilevante importanza comprendere cos’è l’atto
giuridico nel diritto: esso consiste in un comportamento umano rilevante per
l’ordinamento giuridico in quanto volontario. A differenza dei meri fatti
giuridici, per quanto riguarda gli atti giuridici è fondamentale l’imputazione
ad un soggetto di diritto, che può essere la persona fisica che li ha voluti
addurre, oppure la persona giuridica per la quale detta persona fisica ha agito
in qualità di organo; gli atti giuridici presuppongono la volontarietà che, a
sua volta, implica la consapevolezza da parte di chi ha agito, ossia la
capacità di comprendere e, quindi, di volere liberamente. Al pari degli altri
fatti giuridici, gli atti costituiscono le fattispecie delle norme. Tutti gli atti (come ad esempio la promessa,
il contratto, il testamento e la sentenza) sono fonti del diritto in quanto il
loro effetto è la produzione, modificazione o abrogazione di norme giuridiche
generali e astratte.
La possibilità attribuita ad un
soggetto di produrre determinati effetti giuridici tramite un atto giuridico è
una particolare situazione giuridica soggettiva denominata potere. Ecco, quindi, che qualsiasi persona fisica, attraverso il potere, può creare nuove norme
giuridiche: infatti, secondo una teoria del filosofo e giurista austriaco Hans
Kelsen, considerato tra i più importanti teorici del diritto del Novecento e il
maggior esponente del Normativismo (secondo il quale il concetto di diritto è
affine al concetto di norma. Questa idea appartiene alle concezioni giuridiche
moderne. Il Normativismo vede le proprie fondamenta nel concetto del diritto
inteso come quella struttura formata da prescrizioni di tipo giuridico, il cui
fine è quello di generare ordine attraverso la giustizia) l’esercizio del
potere si risolve sempre nella produzione di una norma giuridica. Secondo altri
autori, l’esercizio del potere si risolve nella creazione di un precetto non
solo quando si estrinseca in atti normativi, ma anche quando si palesa in altri
atti precettivi quali, ad esempio, i provvedimenti amministrativi e
giurisdizionali ed i negozi giuridici di diritto privato.
Quando degli atti o dei fatti
sono capaci di innovare un ordinamento giuridico vengono nominati fonti di
diritto.
Pertanto, è naturale chiedersi
come dovrebbero comportasi giudici ed avvocati.
Il giudice è una persona che,
come magistrato, è tenuta a pronunciare il seguente giuramento: “Giuro di
essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare lealmente
le leggi dello Stato e di adempiere con coscienza i doveri inerenti al mio
ufficio”. Essendo un funzionario pubblico, sottostà, insieme al cancelliere,
agli articoli 28 e 54 della Costituzione che recitano rispettivamente: “I
funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti
in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo
Stato e agli enti pubblici” e “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere
fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini
cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”
L’articolo 54 riguarda anche la
figura dell’avvocato, che è sì un libero professionista che svolge attività di
assistenza, consulenza giuridica e di rappresentanza legale a favore di una
parte, ma è anzitutto un cittadino che ha, come abbiamo visto poc’anzi, il
“dovere di essere fedele alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi”. Inoltre, l’avvocato, durante il giuramento, deve recitare quanto segue:
“Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione
sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della
professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito
nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. Pertanto dovrebbe
agire, con gli eventuali assistiti, in onore, e quindi avvertire della
possibilità che la persona può difendersi autonomamente, ma questo, per ovvi
interessi economici, non avviene mai.
E’ possibile affermare, quindi,
che in ambito giuridico vige una certa omertà per quanto riguarda i veri
diritti dei cittadini. Eseguendo una valutazione prettamente commerciale sul
comportamento dei giudici e degli avvocati, dato che questi ultimi stipulano
dei veri e propri contratti con i loro assistiti, come se questa operazione
fosse obbligatoria, omettendo che è possibile difendersi da soli, commettono
una pratica commerciale scorretta. Tale disciplina è contenuta nei decreti legislativi
nn. 145 e 146 del 2 agosto 2007, entrambi entrati in vigore il 21 settembre
2007, attuativi della Direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali
sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno, che modifica le Direttive
84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004
in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
La pratica commerciale scorretta
è una qualsiasi azione, condotta, dichiarazione, omissione o comunicazione
commerciale attuata da un professionista in relazione ad un servizio ai
consumatori o alla promozione, vendita o fornitura di un bene.
In particolare l’art. 20 del
codice consumatori nel punto 2 recita che “Una pratica commerciale
è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a
falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al
prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del
membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato
gruppo di consumatori”.
Ancora, l’articolo 21 nel punto b
sottolinea che “il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni
contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare,
ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi
in una pratica commerciale che è vincolato dal codice”.
Per concludere, l’articolo 22 al punto
2 prosegue sostenendo che “Una pratica commerciale è altresì considerata
un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo
oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di
cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica
l’intento commerciale della pratica stessa qualora questo non risulti già
evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è
idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura
commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.
Il diritto positivo ha una diretta
discendenza dal diritto romano, costituito da quelle leggi che, duemila anni or
sono, hanno condannato un Innocente e che oggi, per contro, permettono la
libertà di azione e addirittura la possibilità di rivestire cariche
istituzionali a molti criminali.
Con questo articolo si è voluto
far luce sull’oscuro e criptico mondo del diritto e dell’ordinamento giuridico,
in modo che ogni singolo essere umano possa decidere se crearsi una propria
competenza e avere la possibilità di gestire i propri contenziosi in onore oppure
continuare a delegare a terze persone, illudendosi che queste si adoperino per
i suoi interessi.


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